Estratto del patto parasociale comunicato alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni ("T.U.F.") e delle disposizioni applicabili del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ANGELO MORATTI S.a.p.A. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti Sede in Milano, Foro Buonaparte 69 Capitale sociale Euro 100.000.000,00 i.v. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 01944530920 I Sig.ri Gian Marco Moratti, Massimo Moratti, Angelo Moratti, Gabriele Moratti, Angelomario Moratti e Giovanni Emanuele Moratti (le "Parti") hanno sottoscritto in data 8 agosto 2013 un patto parasociale di blocco relativo a Gian Marco Moratti S.a.p.A. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, società che saranno costituite alla data di stipulazione dell'atto di scissione di Angelo Moratti S.a.p.A. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti a favore delle predette società (la "Scissione"). 1. Societa' i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto parasociale 1.1 Gian Marco Moratti S.a.p.A. di Gian Marco Moratti, società in accomandita per azioni che sarà costituita alla data di stipulazione dell'atto di Scissione con capitale sociale pari a Euro 50.000.000,00 e sede in Milano, Foro Buonaparte 69 ("GMM S.a.p.A."). 1.2 Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, società in accomandita per azioni che sarà costituita alla data di stipulazione dell'atto di Scissione con capitale sociale pari a Euro 50.000.000,00 e sede in Milano, Foro Buonaparte 69 ("MM S.a.p.A."). 2. Strumenti finanziari oggetto del patto parasociale e percentuale rispetto al capitale sociale. Il patto parasociale ha ad oggetto tutte le azioni in GMM S.a.p.A. e MM S.a.p.A che saranno assegnate alle Parti alla data di efficacia della Scissione e rappresenteranno l'intero capitale sociale di ciascuna di tali società. 3. Soggetti aderenti all'accordo Sono parti del patto parasociale: (i) Gian Marco Moratti, che sarà titolare di n. 500 azioni di GMM S.a.p.A. (rappresentanti lo 0,001% del capitale sociale di GMM S.a.p.A.) e usufruttuario di n.


49.997.750 azioni di GMM S.a.p.A.; (ii) Massimo Moratti, che sarà titolare di n. 500 azioni di MM S.a.p.A. (rappresentanti lo 0,001% del capitale sociale di MM S.a.p.A.) e usufruttuario di n. 49.999.500 azioni di MM S.a.p.A.; (iii) Angelo Moratti che sarà titolare di n. 1.750 azioni di GMM S.a.p.A. (rappresentanti lo 0,003% del capitale sociale di GMM S.a.p.A.) e titolare della nuda proprietà di 24.998.000 azioni di GMM S.a.p.A. (rappresentanti lo 49,996% del capitale sociale di GMM S.a.p.A.); (iv) Gabriele Moratti, che sarà titolare della nuda proprietà di n. 24.999.750 azioni di GMM S.a.p.A. (rappresentanti lo 49,995% del capitale sociale di GMM S.a.p.A.); (v) Angelomario Moratti, che sarà titolare della nuda proprietà di n. 24.999.750 azioni di MM S.a.p.A. (rappresentanti lo 49,995% del capitale sociale di MM S.a.p.A.) e (vi) Giovanni Emanuele Moratti, che sarà titolare della nuda proprietà di n. 24.999.750 azioni di MM S.a.p.A. (rappresentanti lo 49,995% del capitale sociale di MM S.a.p.A.). 4. Contenuto del patto parasociale. Le Parti si sono impegnate a non trasferire le rispettive partecipazioni e i diritti da esse derivanti o ad esse relativi in GMM S.a.p.A. e in MM S.a.p.A., fatta eccezione per trasferimenti a favore di uno o più soci della stessa società ovvero ai propri discendenti in linea retta. Le Parti hanno concordato che il termine "trasferimento" (e ogni altro correlato termine della medesima radice) comprenda, tra l'altro, qualsivoglia operazione di alienazione o altro negozio o atto inter vivos di qualunque natura, a titolo gratuito od oneroso, che abbia per oggetto o per effetto, diretto o indiretto, l'attribuzione, la titolarità o il trasferimento a soggetti che non siano le Parti di azioni di GMM S.a.p.A. o MM S.a.p.A o di diritti relativi alle stesse. 5. Durata e rinnovo del patto parasociale. 5.1 Il patto parasociale avrà efficacia dalla data di efficacia della Scissione (la "Data di Efficacia") e durata fino alla scadenza del terzo anno a partire dalla Data di Efficacia e si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 3 (tre) anni qualora almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza originaria o di alcuna scadenza successiva nessuna delle Parti comunichi alle altre in forma scritta la propria intenzione di non rinnovare il patto parasociale. 5.2 Le Parti convengono che il patto parasociale si intenderà automaticamente risolto, fermi restando i diritti e gli obblighi maturati dalle Parti prima della data di risoluzione, cui dovrà darsi esecuzione, qualora cessi di avere efficacia il Patto Saras (come di seguito definito). 6. Tipologia di patto parasociale. Il patto parasociale può essere ricondotto alla tipologia indicata all'art. 122, comma quinto, lett. b) 2


del T.U.F. 7. Deposito del patto parasociale. Il patto parasociale è oggetto di comunicazione alla Consob e sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge. 8. Ulteriori impegni delle Parti. Le Parti si impegnano, per quanto di propria spettanza, a far sì che, alla data di efficacia della Scissione, GMM S.a.p.A. e MM S.a.p.A. sottoscrivano un patto parasociale (il "Patto Saras"), il cui contenuto è indicato all'Allegato "A" e di seguito riportato. 9. Altre informazioni. 9.1 Il patto parasociale non prevede l'istituzione di organi per il suo funzionamento. 9.2 Il patto parasociale non contiene obblighi di deposito delle azioni conferite al patto parasociale. 10 agosto 2013

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Allegato "A" ­ Contenuto del Patto Saras che le Parti si sono impegnate a far stipulare dalle costituende GMM S.a.p.A. e MM S.a.p.A. in seguito alla stipulazione dell'atto di scissione di Angelo Moratti S.a.p.A. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti

1. Societa' i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto parasociale Saras S.p.A. ­ Raffinerie Sarde, società di diritto italiano con azioni quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in S.S. Sulcitana 195 Km 19, 09018 Sarroch (Cagliari), con direzione generale e sede amministrativa in Galleria de Cristoforis 1, 20122 ­ Milano, capitale sociale di Euro 54.629.667,00 i.v., suddiviso in n. 951.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale ("Saras"). 2. Strumenti finanziari oggetto del patto parasociale e percentuale rispetto al capitale sociale. Il Patto Saras ha ad oggetto tutte le azioni Saras detenute rispettivamente da GMM S.a.p.A. e MM S.a.p.A. (le "Parti"), rappresentanti rispettivamente il 25,01% del capitale sociale di Saras e, in aggregato, il 50,02% del capitale sociale di Saras. Inoltre, GMM S.a.p.A. e MM S.a.p.A. si sono altresì impegnate a conferire nel Patto Saras tutte le azioni Saras che dovessero essere successivamente detenute da GMM S.a.p.A. e MM S.a.p.A. 3. Soggetti aderenti all'accordo Sono Parti del Patto Saras: (i) Gian Marco Moratti S.a.p.A. di Gian Marco Moratti, società in accomandita con capitale sociale pari a Euro 50.000.000,00 e sede in Milano, Foro Buonaparte 69; titolare di n. 237.854.559 azioni Saras, rappresentanti il 25,01% del capitale sociale di Saras, e (ii) Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, società in accomandita per azioni con capitale sociale pari a Euro 50.000.000,00 e sede in Milano, Foro Buonaparte 69, titolare di n. 237.854.558 azioni Saras, rappresentanti il 25,01% del capitale sociale di Saras. 4. Contenuto del patto parasociale. 4.1 Nomina degli organi sociali di Saras 4.1.1 Le Parti faranno quanto in loro potere affinché il numero dei componenti del consiglio di amministrazione sia pari a dodici e si impegnano a presentare, e votare nelle assemblee degli azionisti di Saras che saranno convocate per la nomina delle cariche sociali, una lista di candidati alla nomina a componenti del consiglio di amministrazione della Società in cui la metà dei candidati dovrà essere designata da GMM S.a.p.A. e l'altra metà dei candidati dovrà essere 4


designata da MM S.a.p.A. 4.1.2 Le Parti si impegnano a presentare e votare nelle assemblee degli azionisti di Saras che saranno convocate per la nomina delle cariche sociali una lista di candidati alla nomina a componenti del collegio sindacale della Società composta come segue: per la prima elezione successiva alla data di efficacia, GMM S.a.p.A. designerà il candidato n. 1 della lista per i sindaci effettivi e il candidato n. 2 della lista per i sindaci supplenti, mentre MM S.a.p.A. designerà i candidati n. 2 e n. 3 della lista per i sindaci effettivi e il candidato n. 1 della lista per i sindaci supplenti. Tali diritti di designazione saranno invertiti tra GMM S.a.p.A. e MM S.a.p.A. per la successiva elezione dei membri del collegio sindacale della Società e la stessa alternanza proseguirà per le elezioni che seguiranno. 4.2 Esercizio del diritto di voto nelle assemblee degli azionisti di Saras 4.2.1 Le Parti si impegnano a riunirsi preventivamente al fine di esaminare e discutere gli argomenti posti di volta in volta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società, fatto salvo per le deliberazioni in merito alla nomina delle cariche sociali. 4.2.2 Le Parti si consulteranno in buona fede al fine di concordare una indicazione di voto su ciascuna materia posta all'ordine del giorno della successiva assemblea di Saras. Ad esito delle consultazioni, le Parti impartiranno al segretario del Patto Saras le indicazioni di voto concordate, conferendogli le rispettive deleghe di voto. 4.3 Divieto di Trasferimento Le Parti si sono impegnate a non trasferire le rispettive azioni Saras e i diritti da esse derivanti o ad esse relativi conferiti al Patto Saras. Le Parti hanno concordato che il termine "trasferimento" (e ogni altro correlato termine della medesima radice) comprenda, tra l'altro, qualsivoglia operazione di alienazione o altro negozio o atto inter vivos di qualunque natura, a titolo gratuito od oneroso, che abbia per oggetto o per effetto, diretto o indiretto, l'attribuzione, la titolarità o il trasferimento a soggetti che non siano le Parti di azioni di azioni Saras o diritti da esse derivanti o ad esse relativi. 4.4 Acquisto e sottoscrizione di azioni Saras Nessuna delle Parti potrà divenire titolare di azioni Saras in aggiunta alle rispettive azioni Saras detenute alla data di sottoscrizione del Patto Saras senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, salvo nei casi di sottoscrizione di aumenti di capitale, anche a titolo gratuito, fermo restando che le Parti non potranno acquistare azioni Saras e/o diritti da esse derivanti o ad esse relativi ovvero stipulare qualsiasi altro negozio o atto inter vivos di qualunque natura, a titolo oneroso o gratuito, o qualsiasi altro negozio che abbia, direttamente o indirettamente per oggetto o un effetto su azioni Saras e/o sui diritti da esse derivanti o ad esse relativi o che possa comportare 5


l'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 in materia di offerta pubblica di acquisto obbligatoria. 5. Durata e rinnovo del Patto Saras. Il Patto Saras avrà efficacia e durata fino alla scadenza del terzo anno a far tempo dalla data di efficacia della Scissione e si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di tre anni qualora almeno sei mesi prima della scadenza originaria o di alcuna delle scadenze successive nessuna delle Parti abbia comunicato all'altra in forma scritta la propria intenzione di non rinnovare il Patto Saras. 6. Tipologia di Patto Saras. Il Patto Saras può essere ricondotto alle tipologie indicate all'art. 122, comma quinto, lettere a) e b) del T.U.F. 7. Deposito del Patto Saras. Il Patto Saras è oggetto di comunicazione alla Consob e sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge. 8. Altre informazioni. 8.1 Il Patto Saras prevede l'istituzione di un segretario per il suo funzionamento. 8.2 Il Patto Saras non contiene obblighi di deposito delle azioni conferite al Patto Saras.

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